Rispetto alle liti fiscali - particolarmente quelle che hanno interessato ed interessano le percentuali di ricarico, il redditometro, i dinieghi di rimborso dell'IVA (caso nel caso le cessioni intracomunitarie), le indagini finanziarie – i giudici di ultima istanza hanno appena confermato un importante principio di diritto.
La conclusione, in sintesi estrema, è che qualora non si producesse ogni dato e documento richiesto nel questionario per negligenza o carenza amministrativa, esso sarebbe comunque utilizzabile poiché:
Neppure le statuizioni di cui all'articolo 32, comma 4, del DPR n. 600/73 del 29 settembre – in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973, Supplemento Ordinario n. 1 - e di cui all'articolo 52 del DPR n. 633/72 del 26 ottobre – in Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972 – sono d'ostacolo all'utilizzabilità dei documenti. Il loro intento - nel sancire che ogni documento come ogni notizia o dato non forniti in seguito ad espressa richiesta degli uffici sono inutilizzabili in ogni fase successiva, amministrativa o contenziosa che sia – è unicamente di prevenire condotte dilatorie (dunque dolose) od ostruzionistiche del contribuente, non anche di azzerare la sua difesa in sede contenziosa.
Il difensore - ricaviamo dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 15021 del 6 aprile 2017 (depositata il 16 giugno 2017) che qui commentiamo - può produrre ogni documento utile a dimostrare la fondatezza della tesi difensiva, prescindendo tuttavia da quanto esibito o non esibito in sede di risposta al questionario o nell'invito a comparire.
Caso diverso è la richiesta, ad opera dell'Agenzia delle Entrate, della fattura di acquisto dell’immobile su cui si basa la spesa patrimoniale.
In tale ipotesi, l'atteggiamento doloso riscontrabile nella mancata esibizione comporta che essa non potrà più essere prodotta in sede contenziosa.
Se semplicemente il contribuente viene invitato ad esibire ogni possibile documento o notizia su quell’acquisto patrimoniale, rientra nella strategia del difensore - che, in quanto tale, va contestualizzata - la decisione di cosa, quando e quanto produrre, fino a scegliere di non esibire, non collaborare alle operazioni di verifica. Il che, però, comporterebbe una sanzione di carattere puramente amministrativo (da 250 a 2.000 euro, ex art. 11, Dlgs n. 471/97), che rileverebbe anche in presenza di condotte colpose ma, come detto, non potrebbe mai giungere ad azzerare la difesa.
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