Non è costituzionalmente illegittimo il pagamento alla controparte – anziché all'Erario – della penale per lite temeraria, in base alla disposizione introdotta con Legge 69 del 2009.
Detto intervento legislativo è, difatti, plausibilmente ricollegato all'obiettivo di assicurare una maggiore efficacia deterrente allo strumento di condanna per lite temeraria.
Secondo la novellata previsione, infatti, la parte vittoriosa potrà provvede alla riscossione della somma in tempi e con oneri inferiori rispetto ad un soggetto pubblico quale l’Erario.
L’istituto in questione, inoltre, risponde anche all'ulteriore finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa, nelle ipotesi “frequenti” in cui le sia difficile provare l’an ed il quantum del danno subito ai fini del risarcimento ex art. 96 c.p.c.
E’ quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 152 del 23 giugno 2016, respingendo la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze, in ordine all'art. 96 c.p.c. , come novellato dalla Legge n. 69/2009.
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