Ai fini dell’individuazione del giudice avente giurisdizione nei confronti dello straniero nelle controversie relative a rapporti obbligatori, il foro speciale previsto dalla fonte comunitaria - ed ossia il giudice del luogo in cui dev’essere eseguita l’obbligazione caratterizzante il negozio, ai sensi dell’articolo 5, n. 1, del Regolamento CE n. 44/01- è pacificamente ritenuto applicabile non solo alle azioni volte alla realizzazione del vincolo contrattuale ma anche a quelle di nullità o annullabilità del negozio o di accertamento negativo dell’esistenza del vincolo.
E’ quanto precisato dalle Sezioni unite civili di Cassazione nel testo della sentenza n. 24244 del 27 novembre 2015.
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