Lite su accordo di programma al giudice amministrativo

Pubblicato il 08 gennaio 2016

Le Sezioni Unite civili di Cassazione, con sentenza n. 64 del 7 gennaio 2015, hanno ribadito che spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il risarcimento danni derivanti dall’inosservanza, da parte di una società privata, agli obblighi di un accordo di programma stipulato tra enti pubblici, cui la prima abbia successivamente aderito, finalizzato alla bonifica ed al recupero di un’intera zona industriale.

Causa inerente all’esecuzione di un accordo tra enti

Si tratta, in questo caso, di causa inerente all’esecuzione di un accordo da qualificare come integrativo o sostitutivo di provvedimenti amministrativi di tali enti ex articolo 133, comma 1, lettera a), n. 2 del decreto legislativo n. 104/2010 che ricomprende tali controversie tra quelle riservate al giudice amministrativo.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Start-up e PMI innovative: nuovo codice tributo per tax credit sugli investimenti

29/04/2025

Confisca edilizia: l’ipoteca del creditore estraneo non si estingue

29/04/2025

Ultimi giorni per presentare la Dichiarazione IVA 2025

29/04/2025

Molestie in azienda: formazione dei datori di lavoro e dirigenti

29/04/2025

Avvocati: la proposta di riforma dell’ordinamento forense

29/04/2025

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 maggio 2025 (con Podcast)

29/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy