Le Sezioni Unite civili di Cassazione, con sentenza n. 64 del 7 gennaio 2015, hanno ribadito che spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il risarcimento danni derivanti dall’inosservanza, da parte di una società privata, agli obblighi di un accordo di programma stipulato tra enti pubblici, cui la prima abbia successivamente aderito, finalizzato alla bonifica ed al recupero di un’intera zona industriale.
Si tratta, in questo caso, di causa inerente all’esecuzione di un accordo da qualificare come integrativo o sostitutivo di provvedimenti amministrativi di tali enti ex articolo 133, comma 1, lettera a), n. 2 del decreto legislativo n. 104/2010 che ricomprende tali controversie tra quelle riservate al giudice amministrativo.
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