L’articolo 73 del Dpr 633/72 che reca la procedura dell’Iva di gruppo non è allineato con la normativa comunitaria che consente agli Stati membri di ritenere come dotato di propria soggettività Iva il gruppo formato da operatori tra loro legati da rapporti economici e organizzativi. La disciplina comunitaria contempla un unico soggetto passivo, mentre la normativa italiana recepisce la normativa comunitaria in termini molto ristretti risultando solo come una mera condivisione dei costi senza determinare la nascita di un unico soggetto passivo. Con la crisi mondiale questa mancanza penalizza le imprese italiane, che con l’Iva di gruppo potrebbero disporrebbero di maggior liquidità. La Commissione Ue, con il documento Com 2009/325/2009, spiega i principi per l’applicazione uniforme dell’articolo 11 della direttiva 2006/112/Ce (sistema comune d'imposta sul valore aggiunto) proprio per la trasposizione delle regole per quegli Stati, come l’Italia, che non hanno ancora trasposto il regime secondo regola.
Gioia Lupoi
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