L’Irdcec prova a dissipare la nebbia attorno all’antiriciclaggio negli studi
Pubblicato il 05 giugno 2013
L'adeguata verifica della clientela, la conservazione e la registrazione delle informazioni, la segnalazione delle operazioni sospette: il corretto adempimento di ciascuno di tali obblighi implica la predisposizione di vere e proprie procedure interne agli studi professionali, secondo modalità prestabilite.
In tale ambito interviene l’Irdcec, con il documento n.
19 di maggio 2013 dal titolo “
Antiriciclaggio: check list per la verifica dell'adozione delle misure di legge negli studi professionali” (scaricabile dal sito Irdcec).
Scopo del documento è di fornire un quadro che aiuti il professionista a districarsi in una materia che presenta lacune per via di una legge che si limita a stabilire i criteri generali, demandando alla regolamentazione attuativa la specificazione delle modalità operative su adeguata verifica della clientela e conservazione/registrazione dei dati. Purtroppo tali regolamenti non sono mai stati emanati.
Successivamente al dlgs
231/2007 - normativa antiriciclaggio - sono stati emanati solo alcuni provvedimenti attuativi, ad esempio quello sugli indicatori di anomalia ai fini della segnalazione di operazioni sospette, e numerose circolari interpretative del Mef, nonché alcuni pareri ufficiali forniti dall'ex Uic e dalle risposte del Mef ai quesiti posti dalle categorie.
Tra i documenti considerati dall’Irdcec quello della GdF, emanato a marzo 2012. Si tratta della ponderosa circolare n.
83607/2012, accompagnata da una serie di allegati tra cui la "Scheda normativa e modulo operativo n. 6", documento non destinato alla diffusione, ma il cui contenuto è ormai conosciuto dagli addetti ai lavori.
Da segnalare sulle registrazioni in archivio, la differente interpretazione che nel documento si dà rispetto a quanto sostenuto nella circolare della Gdf, summenzionata. L’Istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ritiene che nel caso di prestazioni continuative, come le tenute di contabilità, l'obbligo di registrazione della prestazione in archivio decorra dall'accettazione dell'incarico e non può effettuarsi al termine della prestazione.
Tra le norme, confermata quella che prevede che i dati e le informazioni registrati in modalità cartacea devono essere resi disponibili entro tre giorni dalla relativa richiesta degli organi accertatori.