Liquidazioni, istanza obbligata

Pubblicato il 27 settembre 2006

Il criterio di determinazione del reddito imponibile delle società di comodo ha subito modifiche contenute nell’articolo 35, commi 15 e 16, del decreto legge 223/06. In particolare, sono state cambiate le disposizioni sulle società di comodo, prevedendo: l’innalzamento delle percentuali presuntive relative alla determinazione dei ricavi e del reddito minimo; l’ulteriore limitazione nell’utilizzo dell’Iva a credito; la riformulazione delle clausole di esclusione; la possibilità dell’istanza di interpello per chiedere la disapplicazione della norma. Le modifiche intervenute operano dal periodo d’imposta in corso alla data del 4 luglio 2006 ed eliminano la causa d’esclusione rappresentata dall’ipotesi di non normale svolgimento dell’attività (articolo 30 della legge 724/94); ora, anche le società che non si trovano in un normale periodo d’imposta – quali quelle in liquidazione – sono tenute ad applicare la norma relativa alle società di comodo. Ma i contribuenti – circolare 28/E - possono presentare un’istanza al direttore regionale delle Entrate che chieda il riconoscimento della causa di esclusione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione e tirocini sociali: cosa fare per evitare la sospensione dell'indennità

04/10/2024

CCNL Assicurazioni - Agenzie generali Italia spa Anagina - Stesura del 10/7/2024

04/10/2024

Assicurazioni Agenzie generali Anagina. Rinnovo

04/10/2024

Applicazione Direttiva DAC 7 in Italia: chiarimenti su definizione di “piattaforma” e “venditore”

04/10/2024

Programma nazionale giovani, donne e lavoro: on line il nuovo sito

04/10/2024

Patente a crediti: come sono punite le irregolarità?

04/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy