Il criterio di determinazione del reddito imponibile delle società di comodo ha subito modifiche contenute nell’articolo 35, commi 15 e 16, del decreto legge 223/06. In particolare, sono state cambiate le disposizioni sulle società di comodo, prevedendo: l’innalzamento delle percentuali presuntive relative alla determinazione dei ricavi e del reddito minimo; l’ulteriore limitazione nell’utilizzo dell’Iva a credito; la riformulazione delle clausole di esclusione; la possibilità dell’istanza di interpello per chiedere la disapplicazione della norma. Le modifiche intervenute operano dal periodo d’imposta in corso alla data del 4 luglio 2006 ed eliminano la causa d’esclusione rappresentata dall’ipotesi di non normale svolgimento dell’attività (articolo 30 della legge 724/94); ora, anche le società che non si trovano in un normale periodo d’imposta – quali quelle in liquidazione – sono tenute ad applicare la norma relativa alle società di comodo. Ma i contribuenti – circolare 28/E - possono presentare un’istanza al direttore regionale delle Entrate che chieda il riconoscimento della causa di esclusione.
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