Con risposta n. 191 del 14 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate chiarisce quando sussiste l’obbligo di fornire garanzia nell’ambito di una procedura di liquidazione Iva di gruppo in caso di eccedenze di crediti.
La soluzione prende avvio analizzando l’articolo 38-bis del DPR n. 633/1972, attualmente vigente, il quale al comma 4 elenca le ipotesi al verificarsi delle quali la garanzia è sempre dovuta.
Al di fuori di tali casi, il credito Iva chiesto a rimborso quando è superiore a 30mila euro non va accompagnato dalla garanzia, se sussistono congiuntamente i seguenti adempimenti e condizioni:
Tale disciplina è applicabile anche alle procedure di liquidazione dell’Iva di gruppo.
Dunque, le eccedenze di credito della società controllante e delle controllate, utilizzate per compensare i reciproci debiti IVA, non devono essere accompagnate dalla garanzia, qualora sia apposto il visto di conformità sulla dichiarazione annuale da cui emerge l'eccedenza a credito e sia allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti.
Medesimo discorso va fatto per il credito utilizzato negli anni successivi esclusivamente dalla controllante in detrazione dal debito Iva o in compensazione.
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