Liquidazione del compenso al legale d'ufficio. L'eventuale opposizione non è improcedibile se l'opponente non compare
Pubblicato il 20 dicembre 2013
Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n.
28420 del 19 dicembre 2013 – in tema di opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso al difensore d'ufficio, il giudice non può dichiarare l'improcedibilità del relativo ricorso nel caso di mancata comparizione dell'opponente, dovendo lo stesso disporre ai sensi degli articoli 181 e 309 del Codice di procedura civile giacché trattandosi di procedimento camerale, disciplinato in base all'articolo 29 della Legge794 del 1942, “i
l mero deposito del ricorso è idoneo ad attivare il giudizio e ad investire il giudice adito del potere-dovere di decidere, senza necessità di ulteriori atti di impulso processuale”.