Liquidazione coatta amministrativa, è nullo l'atto di compravendita successivo

Pubblicato il 08 settembre 2014 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 17290 del 30 luglio 2014 - l'atto di compravendita immobiliare che venga effettuato da una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa e trascritto dopo la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza o del decreto di liquidazione è da ritenere nullo.

Ed infatti, nell'ipotesi in cui il decreto di liquidazione sia successivo alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, i terzi coinvolti nella liquidazione coatta amministrativa possono avere conoscenza, prima del decreto, della predetta sentenza.

Cosicché, essendo uguale la conoscibilità in capo a terzi della sentenza di insolvenza e del decreto di liquidazione, resta esclusa l'esistenza di qualsiasi discriminazione tra terzi coinvolti nel fallimento e terzi coinvolti nella liquidazione coatta amministrativa.
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