Liquidatori e Comitati di sorveglianza cooperative, dal Mise regole sulla relazione

Pubblicato il 12 agosto 2014 Con la circolare n. 140030 del 1° agosto 2014, il Mise interviene a fornire le linee guida a coloro che svolgono funzione di Commissari liquidatori e ai presidenti dei Comitati di sorveglianza, nonché a chi è tenuto ad applicare le regole dell'art. 205 del RD 267/42 (Legge fallimentare), sul contenuto e sui destinatari della relazione del commissario nella liquidazione coatta amministrativa.

L'ambito è quello del fallimento delle società ed enti cooperativi.

Ogni sei mesi il commissario liquidatore redige una relazione su patrimonio e gestione, che presenta all'autorità che vigila sulla liquidazione coatta amministrativa delle cooperative (che fa capo al ministero dello Sviluppo economico).

Tale relazione deve essere anche trasmessa telematicamente in copia:

- al Registro imprese (con eventuali osservazioni, ma nel rispetto della riservatezza);

- al comitato di sorveglianza (con gli estratti conto dei depositi bancari e postali del periodo);

- via Pec ai creditori ed ai titolari sui diritti sui beni.

Nella circolare il Mise specifica che la relazione deve essere dettagliata e di facile lettura, soprattutto per i creditori, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Infine, relazione, verbale della Commissione di vigilanza, rendiconto e estratti conto dei depositi bancari e postali del periodo, relazione dei legali sullo stato dei contenziosi in essere, dovranno essere trasmessi allo stesso Mise.
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