Liquidatori e Comitati di sorveglianza cooperative, dal Mise regole sulla relazione
Pubblicato il 12 agosto 2014
Con la
circolare n. 140030 del 1° agosto 2014, il Mise interviene a fornire le linee guida a coloro che svolgono funzione di
Commissari liquidatori e ai presidenti dei Comitati di sorveglianza, nonché a chi è tenuto ad applicare le regole dell'art. 205 del RD
267/42 (Legge fallimentare), sul contenuto e sui destinatari della
relazione del commissario nella liquidazione coatta amministrativa.
L'ambito è quello del fallimento delle società ed enti cooperativi.
Ogni sei mesi il commissario liquidatore redige una
relazione su patrimonio e gestione, che presenta all'autorità che vigila sulla liquidazione coatta amministrativa delle cooperative (che fa capo al ministero dello Sviluppo economico).
Tale relazione deve essere anche trasmessa telematicamente in
copia:
- al
Registro imprese (con eventuali osservazioni, ma nel rispetto della riservatezza);
- al
comitato di sorveglianza (con gli estratti conto dei depositi bancari e postali del periodo);
- via Pec ai
creditori ed ai titolari sui diritti sui beni.
Nella circolare il Mise specifica che la relazione deve essere dettagliata e di facile lettura, soprattutto per i creditori, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.
Infine, relazione, verbale della Commissione di vigilanza, rendiconto e estratti conto dei depositi bancari e postali del periodo, relazione dei legali sullo stato dei contenziosi in essere,
dovranno essere trasmessi allo stesso Mise.