L’Inps si attiva per il codice fiscale del beneficiario residente all’estero
Pubblicato il 20 settembre 2011
Con la risoluzione n.
91 del 19 settembre 2011, l’agenzia delle Entrate risponde alla richiesta di chiarimenti dell’Inps in merito all’attribuzione dei codici fiscali obbligatori per la corretta erogazione delle prestazioni continuative a favore di cittadini residenti all’estero.
Una situazione prospettata dall’Istituto di previdenza vede un cittadino residente all’estero diventare beneficiario di una pensione di reversibilità del coniuge deceduto.
In tal caso, se il beneficiario non sia titolare di un codice fiscale potrà rivolgersi alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di residenza. Tuttavia, se ciò fosse difficoltoso o in caso di urgenza dell’Inps di dare seguito ai propri adempimenti, l’Istituto stesso è autorizzato a rivolgersi all’agenzia delle Entrate per chiederne l’attribuzione.
In ogni caso, nella richiesta per l’attribuzione, spiega l’Agenzia, devono essere indicati: i dati anagrafici completi del titolare della pensione; il suo domicilio fiscale; i dati relativi alla residenza
Estera; la motivazione della richiesta. Inoltre, deve essere allegata una
dichiarazione che attesti la corrispondenza dei dati indicati nella domanda con
quelli desunti dagli atti in base ai quali l’Istituto eroga la prestazione
pensionistica.
Se per il cittadino non è possibile determinare il domicilio fiscale in Italia, il dato può essere omesso e l’Ufficio può attribuire il codice fiscale con l’acquisizione di tutte le informazioni relative alla residenza estera.
Sarà impegno dell’Inps comunicare:
- al cittadino il codice fiscale attribuito;
- all’Agenzia le variazioni di residenza estera del beneficiario;
- all’Agenzia la cessazione dell’erogazione della prestazione pensionistica per decesso del beneficiario.