L’INPS, con messaggio n. 7336 del 7 dicembre 2015, facendo seguito alla circolare n. 197/2015 con cui, tra l’altro, è stata definita la nozione di unità produttiva, ha comunicato che, ai fini della standardizzazione degli archivi informatici riguardanti le prestazioni CIG, per le domande pervenute dal 7 dicembre 2015, i dati dell’unità produttiva comunicati saranno registrati per la prima volta dall’operatore della sede dell’Istituto come una “nuova” unità produttiva.
A tal fine, sarà controllata la coincidenza dell’indirizzo dell’unità produttiva con l’indirizzo della sede legale.
Qualora l’indirizzo comunicato differisca da quello della sede legale, la sede INPS verificherà che lo stesso si riferisca ad un diverso stabilimento, filiale o laboratorio distaccato dalla sede, che abbia un’organizzazione autonoma.
Nel settore dell’edilizia e affini, ai fini della qualificazione dei cantieri come unità produttiva, la costituzione e il mantenimento degli stessi, deve essere in esecuzione di un contratto di appalto e i lavori devono avere una durata minima di almeno sei mesi.
Specifica il messaggio che le suddette caratteristiche devono essere dimostrate dall’azienda allegando alla domanda la documentazione probatoria.
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