Linee guida per il finanziamento delle imprese in crisi

Pubblicato il 14 gennaio 2010

Assonime ed il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, in collaborazione con l’Università di Firenze, hanno varato le linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi.

Alla luce della giurisprudenza recente e a seguito delle modifiche normative introdotte dalla nuova legge fallimentare, che ha profondamente modificato il processo di ristrutturazione di un’impresa in crisi, attribuendo un ruolo di rilevante importanza all’ingresso di nuova finanza, sia nelle soluzioni stragiudiziali sia nelle procedura concorsuali non liquidatorie, il documento si prefigge di offrire istruzioni operative a banche, imprese e professionisti che vogliono intervenire nel processo di risanamento di un’impresa mediante l’apporto di mezzi freschi. È proprio l’assenza di opportunità e il mancato consolidarsi di comportamenti operativi, che ha spinto l’approvazione del suddetto documento, con lo scopo di individuare e promuovere modelli di comportamento che appaiono utili per sfruttare le opportunità esistenti, nonché per ottenere il successo delle operazioni di ristrutturazione.

Le Linee guida si articolano in due parti: una dedicata al finanziamento delle imprese in crisi, che non hanno già avviato una procedura concorsuale, e l’altra al finanziamento di imprese già fallite.

Nel primo caso, il finanziamento viene erogato nell’ambito di piani stragiudiziali di salvataggio, come per esempio i piani attestati previsti all’art. 67 comma 3 lett d) della legge fallimentare e gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis della stessa legge, con lo scopo di consentire all’impresa di uscire dalla situazione di difficoltà. Secondo il documento Assonime-Commercialisti è, poi, necessario che il professionista chiamato ad attestare i piani sia dotato di particolari requisiti. In particolare, si richiede: l’indipendenza del professionista chiamato a redigere la relazione sul piano attestato e sull’accordo di ristrutturazione dei debiti; la necessità di verifica dei dati aziendali di partenza da parte del professionista; l’esplicitazione delle ipotesi contenute nel piano di risanamento, delle metodologie previste per attuarlo, degli atti che devono essere posti in essere per la sua esecuzione nonché degli obiettivi intermedi da raggiungere; l’arco temporale del piano; la coerenza tra ristrutturazione aziendale e mantenimento del capitale sociale minimo; il monitoraggio ed esecuzione del piano e meccanismi di aggiustamento per eventuali scostamenti.

La seconda parte delle Linee guida contempla l’ingresso di nuova finanza nell’ambito di procedure concorsuali già aperte, quali il concordato preventivo, il fallimento e l’amministrazione straordinaria. Nel documento in oggetto si sottolinea che l’apporto di mezzi finanziari liquidi ha lo scopo di valorizzare l’attivo e di garantire un pagamento migliore dei creditori. In questa parte vengono segnalate le opportunità che la nuova disciplina offre per le operazioni di ristrutturazione giudiziale, opportunità che – sotto la vigilanza degli organi della procedura – consentono di iniettare nuova finanza nella ristrutturazione, garantendo adeguata tutela al finanziatore.

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