Il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo che chiarisce le competenze dello Stato e delle Regioni in materia di libere professioni (Dlgs "La Loggia").
L'articolo 2 dello schema di decreto prevede alcuni principi fondamentali: l'esercizio della professione è tutelato in tutte le sue forme ed applicazioni, purché non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume; le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione; nell'esercizio della libera professione è vietata qualsiasi discriminazione. Ancora, l'articolo 3 del decreto sostiene che: l'esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina statale della tutela della concorrenza, della riserva di attività professionale, delle tariffe e dei corrispettivi e della pubblicità professionale; l'attività professionale esercitata in forma di lavoro autonomo è equiparata all'attività d'impresa ai fini della concorrenza (articoli 81, 82 e 86 del Trattato UE), salvo quanto disposto dalle regole in materia di professioni intellettuali.
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