Linea morbida nel contrasto alle false partite Iva
Pubblicato il 10 gennaio 2013
L’azione di contrasto alle false partite Iva – che, nel rapporto di
lavoro, costringono i lavoratori ad aprire una posizione Iva per celare
status di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro
subordinato, camuffandoli in lavoro autonomo – è, nell’ultima riforma
del lavoro, morbida.
Secondo la Legge – articolo 35 del Dpr n. 633/1972 - sono titolari di
partita Iva i soli soggetti che intraprendono l’esercizio di
un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi
istituiscono una stabile organizzazione. Lo strumento fiscale della
partita Iva non è comunque precluso ai soggetti inquadrati, sotto il
profilo lavoristico, nell’ambito della collaborazione coordinata e
continuativa, anch’essa forma di lavoro autonomo.
E’ rispetto alle prestazioni rese da queste categorie di soggetti che
la riforma Fornero introduce la presunzione che la circolare n. 32 del
27 dicembre 2012 - Ministero del Lavoro e delle politiche sociali –
commenta. Essa offre, infatti, chiarimenti sulla nuova disposizione di
cui all’articolo 69 bis del Decreto legislativo n. 276/2003, introdotta
dall’articolo 1, comma 26 della Legge Fornero che, appunto, stabilisce
una “presunzione” circa l’esistenza di una collaborazione coordinata e
continuativa a progetto in caso di impiego di lavoratori con partita
Iva in “monocommittenza”.
Partita IVA. La novità dalla riforma |
Sono considerate non presunte le partite Iva che
superano i 18mila euro
l'anno. La presunzione del carattere coordinato continuativo opera nei
casi in cui si verificano almeno 2 delle seguenti condizioni:
-
che la collaborazione con il medesimo committente
abbia durata complessiva superiore a 8 mesi l’anno per due anni
consecutivi;
-
che
il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche ove fatturato
a più soggetti riconducibili allo stesso centro di imputazione di
interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui
complessivamente percepiti dal collaboratore nei due anni solari
consecutivi;
-
che il collaboratore disponga di una postazione fissa
di lavoro presso una delle sedi del committente.
|
che la collaborazione con il medesimo committente abbia durata
complessiva superiore a 8 mesi l’anno per due anni consecutivi;
che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche ove
fatturato a più soggetti riconducibili allo stesso centro di
imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi
annui complessivamente percepiti dal collaboratore nei due anni solari
consecutivi;
che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso
una delle sedi del committente.
Le indicazioni interpretative che la circolare n. 32/2012 fornisce
delineano, come detto, un quadro meno restrittivo per il 2013, tendendo
ad un percorso di progressivo adeguamento al nuovo regime.
Essa, che individua analiticamente le condizioni per l’applicazione
della disposizione, accompagna il decreto ministeriale del 20 dicembre
2012, che a sua volta individuava albi, ruoli, registri ed elenchi la
cui appartenenza esonera dall’applicabilità della presunzione.
Intanto, i controlli si avvieranno solo dal 18 luglio 2014, trascorsi
cioè due anni dall'entrata in vigore della riforma del lavoro (la Legge
92/2012), poiché aggiornando l'articolo 69 bis del decreto legislativo
276/2003, essa ha previsto quel termine temporale, oltre il quale è
possibile verificare la presenza di una prestazione resa ad un solo
committente in esclusiva o in larghissima parte.
DEROGHE ALLA PRESUNZIONE.
Non opera presunzione quando:
1. la prestazione è connotata da
comprovate (da certificati, diplomi o titoli pertinenti all’attività
svolta) competenze tecnico-pratiche elevate, acquisite per mezzo di
percorsi formativi ed esercizio concreto dell’attività;
2. la prestazione è svolta da soggetto
titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore ad 1,25
volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei
contributi previdenziali.
I due requisiti, ai fini dell’esclusione dal campo applicativo del
nuovo limite della presunzione, non sono alternativi. Devono entrambi
realizzarsi in capo al collaboratore.
Ancora, la presunzione non è applicabile per:
3. le prestazioni lavorative svolte
nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento
richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero registro,
albo, ruolo od elenco professionale. Il decreto ministeriale del 20
dicembre 2012, sopra richiamato, provvede ad una ricognizione di queste
attività che, si badi, dovranno rispondere a specifici requisiti di
Legge, il non possesso dei quali non consente l’operatività della
deroga.
Dalla circolare n. 32/2012 un esempio:
a.
soggetto iscritto all’albo delle imprese artigiane
a presunzione non opera poiché l’iscrizione è condizionata ad una
delibera della CPA, previa verifica dei requisiti di legge;
|
b.
soggetto iscritto al registro delle imprese presso le Camere
di commercio
la presunzione opera, poiché l’iscrizione non assistita da una
procedura di verifica di “requisiti e condizioni” non consente
l’operatività della deroga;
|
EFFETTI.
In concreto, la circolare del Lavoro prevede, quale effetto della
presunzione, che quando la prestazione resa dal possessore di partita
Iva sia da ricondurre ad una collaborazione coordinata e continuativa,
il rapporto verrà “convertito” in lavoro subordinato a tempo
indeterminato, a partire dalla data di sua costituzione, comportando
anche l’applicazione di una particolare disciplina contributiva,
derivante dall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell’Inps.
I relativi oneri contributivi pesano sul committente per due terzi, sul
collaboratore per la restante unità, avendo però quest’ultimo il
diritto di rivalsa sul committente, introdotto dalla legge in relazione
all’obbligo di assolvere al pagamento in forza della “conversione” del
rapporto di lavoro.