L’indennità dei lavoratori “sospesi” non scade il 31 dicembre 2006

Pubblicato il 15 giugno 2006

A seguito degli ulteriori chiarimenti sollecitati dal ministero del Lavoro, l’Inps con il messaggio 17280, del 14 giugno precisato che le regole relative all’indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi si devono intendere senza limite temporale, a differenza di quelle riguardanti l’aumento dell’indennità ordinaria di disoccupazione, i cui effetti cesseranno il 31 dicembre 2006. Le precisazioni riguardano l’applicazione da dare alle disposizioni contenute nei commi 2, 7 e 8 dell’articolo 13 della legge 14 maggio 2005, n. 80. Nello specifico, le disposizioni derivanti dal comma 2 (aumento della durata dell’indennità ordinaria di disoccupazione e di quello della percentuale di commisurazione alla retribuzione) vedranno terminare la loro efficacia al 31 dicembre 2006, fatte salve ulteriori innovazioni normative che ne dispongano la proroga. Viceversa, le disposizioni derivanti dai commi 7 e 8 (che riguardano la disoccupazione ai lavoratori sospesi in conseguenza  di situazioni aziendali dovute a eventi transitori o determinate da situazioni temporanee di mercato, e ai dipendenti di imprese del settore artigiano) dovranno intendersi senza alcun limite temporale.

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