L'Inail sull'intervento sostitutivo della stazione appaltante

Pubblicato il 23 marzo 2012 L’Inail – nota 21 marzo 2012, numero 2029 - illustra gli aspetti dell'intervento sostitutivo della stazione appaltante nei contratti pubblici (articolo 4 del DPR n. 207 del 2010) che interessano direttamente l'Istituto, nonché le istruzioni operative da seguire in sede di prima applicazione della norma, rinviando alla lettura integrale della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 3 del 2012.

L'intervento sostitutivo nei contratti pubblici si concretizza nel pagamento, ad opera della stazione appaltante, direttamente a INAIL, INPS e Casse Edili, dell'importo corrispondente all'inadempienza contributiva segnalata nel DURC. Esso trova applicazione per le inadempienze contributive segnalate nel DURC relative "a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto", pertanto è attivabile in relazione ad ogni operatore economico, sia esso appaltatore che subappaltatore, per il quale, in occasione del pagamento delle relative prestazioni, la stazione appaltante abbia acquisito un DURC attestante l'irregolarità. Va attivato da tutte le stazioni appaltanti; non solo, dunque, dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli organismi di diritto pubblico, ma anche dagli enti aggiudicatori e dai soggetti aggiudicatori.

Oggetto dell'intervento è il pagamento diretto, a quegli Enti, di quanto dovuto per le "inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva" verso l'operatore economico. La somma che la stazione appaltante è tenuta a versare agli Enti deve essere trattenuta dal corrispettivo dovuto all'operatore economico, al netto delle ritenute. L’intervento sostitutivo può operare anche quando il corrispettivo sia in grado solo in parte di "colmare" il debito contributivo indicato nel DURC, nel qual caso la stazione appaltante attiverà l'intervento sostitutivo nei limiti del minor importo disponibile. Ove l'inadempienza accertata nel DURC riguardi più Enti e l'importo disponibile per l'intervento sostitutivo sia inferiore, il pagamento verso ciascun Ente deve essere effettuato in proporzione alle rispettive irregolarità. Per la corresponsione dell'eventuale somma residua all'operatore economico, la stazione appaltante non deve richiedere un nuovo DURC.

Ora l’aspetto operativo. Ricevuto il Durc attestante l'irregolarità, la stazione appaltante deve comunicare preventivamente alla sede Inail che ha accertato l'inadempienza, per posta elettronica o Pec, la volontà di attivare l'intervento sostitutivo. La sede Inail procede, a sua volta, a verificare l'attualità dell'inadempienza contributiva attestata sul Durc, al fine di tenere conto di eventuali variazioni relative al dovuto, intervenute tra la data di emissione del Durc e la data di ricezione della comunicazione preventiva. Infine, la stessa sede Inail comunicherà al responsabile del procedimento della stazione appaltante il codice Iban e, se nel frattempo l'inadempienza Inail si è ridotta rispetto all'importo indicato dalla stazione appaltante nella comunicazione preventiva, anche il minor ammontare del debito da versare all'Inail.

Il pagamento avviene tramite modello F24

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