L’Inail sul Durc ottenuto per i crediti con la Pa

Pubblicato il 12 novembre 2013 Con la circolare n. 53 dell’11 novembre 2013, Inail interviene in merito al rilascio del Durc ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012.

La norma citata prevede che anche in presenza di irregolarità contributiva sarà rilasciato il Durc, con dicitura “ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012”, alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di uno o più crediti nei confronti di amministrazioni statali, enti pubblici nazionali, Regioni, enti locali e enti del Servizio Sanitario Nazionale (ex art. 9, comma 3 bis, del Dl 185/2008, convertito con la L 2/2009) “di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati”.

Si ricorda che il ministero del Lavoro ha provveduto, con circolare 40 del 2013, a fornire i primi chiarimenti sulla nuova possibilità.

Con la circolare in oggetto, l'Inail inquadra la disciplina in argomento e fornisce le istruzioni per gli aspetti di competenza.

Tra i richiami della normativa, si evidenzia quella inerente alla richiesta del Durc da parte di una pubblica amministrazione, tenuta ad acquisirlo d’ufficio con dichiarazione da parte del contribuente di vantare dei crediti per i quali ha ottenuto la certificazione tramite la specifica piattaforma informatica.

Il Durc sarà rilasciato se l’interessato esibisce certificazione del credito a seguito dell’invito a regolarizzare l’inadempienza contributiva.

L’invito a regolarizzare, entro un termine non superiore a quindici giorni, prima di emettere un certificato attestante l’irregolarità, è d’obbligo, ad eccezione del caso in cui non possa applicarsi il criterio dello scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile.

In merito, la circolare ricorda che non è considerato grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore a 100 euro, restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del Durc.

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