– sentenza 11116, del 15 maggio 2006 – ribadisce l’importanza della comunicazione al datore non solo dell’impugnativa del licenziamento ma anche della richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Afferma, cioè, che il lavoratore che abbia interesse all’ottenimento di una pronta sospensione dei termini di decadenza ha l’onere di provvedere alla comunicazione anche della richiesta del tentativo di conciliazione al datore, senza attendere la convocazione dell’Ufficio. Ciò rappresenta la scelta del lavoratore di attivarsi per il tempestivo conseguimento degli effetti sospensivi della decadenza e interruttivi della prescrizione. Una scelta che il lavoratore può non effettuare se non vi è interessato.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".