Limiti massimi di durata del trattamento di integrazione salariale in deroga
Pubblicato il 18 dicembre 2014
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che, per le imprese soggette alla disciplina in materia di
cassa integrazione ordinaria o straordinaria o alla disciplina dei fondi di solidarietà, la concessione del
trattamento di integrazione salariale in deroga, in caso di
superamento dei limiti temporali, può essere disposta unicamente in caso di
eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, nonché in presenza di concrete prospettive di ripresa dell’attività produttiva.
Con riferimento ai
Fondi di solidarietà, la disposizione è applicabile laddove risulti istituito e operativo un Fondo di solidarietà di settore ed anche alle imprese che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale, istituito con D.I. n. 79141/14, a far data dalla sua piena operatività (che si identifica con la costituzione del Comitato amministratore del Fondo).