Limiti massimi di durata del trattamento di integrazione salariale in deroga

Pubblicato il 18 dicembre 2014 Il Ministero del Lavoro ha chiarito che, per le imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria o alla disciplina dei fondi di solidarietà, la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga, in caso di superamento dei limiti temporali, può essere disposta unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, nonché in presenza di concrete prospettive di ripresa dell’attività produttiva.

Con riferimento ai Fondi di solidarietà, la disposizione è applicabile laddove risulti istituito e operativo un Fondo di solidarietà di settore ed anche alle imprese che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale, istituito con D.I. n. 79141/14, a far data dalla sua piena operatività (che si identifica con la costituzione del Comitato amministratore del Fondo).
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Giudizio abbreviato: sospensione pena e non menzione con rinuncia a impugnare

23/12/2024

Disegno di legge annuale sulle PMI, novità sul tavolo del Consiglio dei Ministri

23/12/2024

Agevolazione prima casa: chiarimenti in caso di dichiarazione di successione tardiva

23/12/2024

Acconto Iva 2024

23/12/2024

Legge Bilancio 2025: misure per fisco e imprese

23/12/2024

NASpI: mappa delle novità in vigore e in arrivo

23/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy