La sezione di Pescara della Commissione tributaria regionale abruzzese, con sentenza n. 141 depositata il 26 aprile 2006, confermando la decisione dei giudici tributari di primo grado, ha chiarito che per le assunzioni effettuate in aree depresse non è mai applicabile il limite de minimis - opponibile solo agli aiuti di Stato - all’ulteriore credito d’imposta. La sentenza respinge il ricorso del Centro operativo di Pescara, basato sulla circolare 11/E del 2003, affermando che come da Regolamento comunitario n. 2204/02 particolari incentivi all'occupazione non sono mai qualificabili come aiuti di stato, quindi stabilito che l’ulteriore bonus assunzioni è da considerare come un aiuto all’occupazione (di riequilibrio a favore dell’impresa per la gestione di crisi occupazionali e/o in condizioni svantaggiate) e non come un aiuto ai soggetti economici che assumono, non vi si può apporre alcuna limitazione di sorta.
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