Limiti “leggeri” sulle assunzioni

Pubblicato il 28 aprile 2006

La sezione di Pescara della Commissione tributaria regionale abruzzese, con sentenza n. 141 depositata il 26 aprile 2006, confermando la decisione dei giudici tributari di primo grado, ha chiarito che per le assunzioni effettuate in aree depresse non è mai applicabile il limite de minimis - opponibile solo agli aiuti di Stato - all’ulteriore credito d’imposta. La sentenza respinge il ricorso del Centro operativo di Pescara, basato sulla circolare 11/E del 2003, affermando che come da Regolamento comunitario n. 2204/02 particolari incentivi all'occupazione non sono mai qualificabili come aiuti di stato, quindi stabilito che l’ulteriore bonus assunzioni è da considerare come un aiuto all’occupazione (di riequilibrio a favore dell’impresa per la gestione di crisi occupazionali e/o in condizioni svantaggiate) e non come un aiuto ai soggetti economici che assumono, non vi si può apporre alcuna limitazione di sorta.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Comunicazione carta e grafica pmi - Ipotesi di accordo dell'8/4/2025

11/04/2025

Comunicazione carta e grafica pmi. Rinnovo Ccnl

11/04/2025

Fringe benefit veicoli aziendali e tracciabilità spese trasferte: cosa cambia dal 2025

11/04/2025

Cassazione: presidente CdA non è sempre responsabile

11/04/2025

Contratti di Sviluppo 2025: apertura sportello per investimenti green al Sud

11/04/2025

Requisiti per deducibilità della previdenza complementare

11/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy