Limiti all'uso delle proprietà esclusive solo col consenso scritto del condomino
Pubblicato il 09 ottobre 2013
Con la
sentenza n. 22892 dell'8 ottobre 2013, la Seconda sezione civile della Cassazione ha rigettato le ragioni di una condomina volte all'accertamento dell'illecita destinazione che altro condomino aveva impresso ai locali commerciali di sua proprietà ubicati al piano terra dell'edificio condominiale, per asserito contrasto del regolamento condominiale che faceva divieto di destinare gli alloggi individuali ed i locali condominiali ad attività incompatibili con il decoro e la tranquillità dell'edificio.
L'altro condomino, in particolare, aveva adibito i propri locali a bar, cornetteria e circolo ricreativo e si era difeso eccependo che le norme del regolamento condominiale non potevano limitare il godimento delle proprietà individuali, precisando che neanche un'assemblea condominiale che aveva, di fatto, vietato lo svolgimento nei locali di attività idonee a creare disturbo e molestia ai condomini, avrebbe potuto deliberare sulle modalità d'uso di tali beni.
Aderendo alle motivazioni già espresse dalla Corte di appello, i giudici di legittimità hanno sottolineato come, in primo luogo, l'articolo del regolamento condominiale che imponeva le citate limitazioni nell'uso delle proprietà individuali non era vincolante per il condomino convenuto perché non era mai stato da lui accettato formalmente per iscritto ai sensi dell'articolo 1350 c.c.; inoltre, la deliberazione dell'assemblea condominiale, non poteva assurgere a valido recepimento del regolamento del condominio in quanto priva della sottoscrizione dell'interessato ovvero d suo rappresentante in assemblea.