La scelta legislativa di definire limiti ai mandati consecutivi dei sindaci in base alla dimensione demografica dei comuni è ragionevole, purché garantisca un equilibrio tra i diritti e i principi costituzionali coinvolti.
Con la sentenza n. 196 del 10 dicembre 2024, la Corte costituzionale ha affrontato il tema della legittimità costituzionale dei limiti ai mandati consecutivi per i sindaci, stabilità dall'art. 4, comma 1, del Decreto legge n. 7/2024, che modifica l'art. 51 del Testo Unico degli enti locali.
La normativa prevede che nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non vi sia alcun limite al numero di mandati consecutivi. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, invece, il limite è fissato a tre mandati consecutivi, mentre per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti rimane in vigore il limite di due mandati consecutivi.
La Regione Liguria aveva contestato tale disciplina, sostenendo che la differenziazione basata sulla dimensione demografica dei comuni fosse irragionevole e discriminatoria. Secondo la Regione, sarebbe stato opportuno uniformare il limite a tre mandati consecutivi per tutti i comuni, indipendentemente dalla loro popolazione.
La Corte costituzionale, nel rigettare le argomentazioni della Regione, ha sottolineato come la determinazione del limite massimo ai mandati consecutivi rappresentano una scelta normativa che compete al legislatore.
Questa scelta, secondo la Corte, è finalizzata a bilanciare diversi principi costituzionali, quali la libertà elettorale, la parità di condizioni tra i candidati nelle competizioni elettorali e il fisiologico ricambio democratico delle rappresentanze politiche.
La distinzione introdotta dal legislatore, basata sulla dimensione demografica dei comuni, è stata ritenuta giustificata dalla diversa complessità e importanza economico-sociale che caratterizza le amministrazioni locali in base alla loro popolazione.
La Corte ha evidenziato come il legislatore abbia agito secondo un criterio di gradualità che tiene conto delle peculiarità delle diverse realtà comunali. In questo senso, la normativa è stata valutata come un esercizio della discrezionalità legislativa che non risulta manifestamente irragionevole. Pertanto, non vi è stata alcuna violazione dei principi costituzionali.
In definitiva, la Corte ha ribadito che il limite ai mandati consecutivi dei sindaci rappresenta uno strumento idoneo a garantire un equilibrio tra stabilità politica, genuinità della competizione elettorale e ricambio democratico. Questo approccio consente di tutelare sia la libertà degli elettori sia la democraticità delle istituzioni locali, assicurando al contempo una competizione elettorale equa.
La normativa in esame, in conclusione, è stata ritenuta conforme alla Costituzione e le censure sollevate dalla Regione Liguria sono state respinte.
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