Con norma di interpretazione autentica, l’articolo 36, comma 2, della legge 248/2006, ha stabilito non essere dovuta l’Ici sull’area inserita in un piano regolatore generale adottato dal consiglio comunale, ma non approvato dalla Regione. Il fine è l’eliminazione del contenzioso tra Fisco e contribuenti. Il piano regolatore generale è, quindi, pur non approvato, uno strumento generale imperfetto ma efficace. Conclusione cui era già arrivata , con la sentenza 13817/2003, che ha affermato che è sufficiente la deliberazione di adozione del piano da parte del consiglio comunale, che già conferisce allo strumento urbanistico efficacia immediata.
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