Ieri è stato emanato il decreto ministeriale che ha approvato la dichiarazione Ici relativa al 2006, per cui i contribuenti che hanno già presentato la comunicazione per la variazione dell’imposta per l’anno 2006, non dovranno ripresentare la dichiarazione entro il 31 maggio. Rimane obbligatoria invece, la presentazione della dichiarazione Ici se si sono verificate, nel 2006, modificazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta dovuta o del soggetto interessato dal pagamento; in tal caso il modello deve essere fatto pervenire al Comune entro il 31 luglio 2007. Entro il 18 giugno va pagato l’acconto pari al 50% dell’imposta dovuta, applicando l’aliquota e le detrazioni previste per lo scorso anno, utilizzando il modello F24 e compensando con altri crediti tributari o contributivi.
Le istruzioni al modello Ici recepiscono la nuova indicazione di area fabbricabile e ricordano l’esenzione per immobili in uso ad enti non commerciali. Per i fabbricati di gruppo catastale B, dal 3 ottobre 2006, il coefficiente a cui moltiplicare la rendita catastale è stato rialzato a 140, variazione che non obbliga tuttavia a presentare la dichiarazione.
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