La corte di Cassazione, con la sentenza n. 22066/2007, ha respinto il ricorso di un lavoratore licenziato da un’azienda telefonica per aver effettuato conversazioni private con il cellulare aziendale, per oltre 9mila euro, senza aver digitato il codice per l’addebito personale delle chiamate. ha chiarito che non rileva, a discolpa del lavoratore il fatto che l’azienda abbia contestato l’accaduto con un certo ritardo, in quanto le grandi dimensioni dell’impresa possono ostacolare la percezione immediata delle irregolarità. Ciò che conta, ai fini della legittimità del recesso, è che, dal momento in cui le violazioni sono state scoperte, la reazione del datore di lavoro sia stata pronta e tempestiva.
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