In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro ove l'infermità dipenda dalla nocività delle mansioni o dell'ambiente di lavoro che lo stesso datore di lavoro abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell'obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c.
Questo è il principio di diritto che dovrà applicare la Corte di Appello di Firenze cui la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 15972 del 27 giugno 2017, ha rinviato una causa, dopo averla cassata, relativa ad un licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto ad un dipendente il quale aveva avuto una ricaduta ovvero una recidiva della malattia conseguita ad un infortunio sul lavoro già indennizzato.
Per gli Ermellini, infatti, nel caso di specie la Corte territoriale aveva sbagliato ritenendo che il periodo di malattia incriminato dovesse essere escluso dal periodo di comporto in ragione della affermata origine professionale della malattia senza compiere alcun accertamento in ordine all’addebitabilità della ricaduta/recidiva della malattia conseguita all'infortunio, alla responsabilità della società datrice di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., e senza indagare se quest'ultima aveva omesso di adottare le misure necessarie per la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del dipendente.
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