È considerato nullo il licenziamento del lavoratore che chiede di essere adibito a mansioni e livello superiore, e quindi a una retribuzione più alta, se il provvedimento espulsivo è stato adottato dal datore di lavoro in concomitanza di un riassetto organizzativo dell’azienda nei fatti mai attuata. La conseguenza di aver deciso di protendere per l’extrema ratio, dopo le rivendicazioni economiche del dipendente, fanno presumere un licenziamento di tipo ritorsivo, che per la giurisprudenza deve sempre essere difeso con la “tutela reale forte”, la quale prevede la reintegrazione sul posto di lavoro più il versamento di un’indennità risarcitoria, comprensiva di contributi previdenziali, fino alla data di effettiva reintegra.
A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11352 del 29 aprile 2019.
Il caso affrontato dai giudici della Suprema Corte riguarda un licenziamento per motivi economici (giustificato motivo oggettivo), giudicato illegittimo dal Tribunale di Roma, che stabiliva esclusivamente un’indennità risarcitoria commisurata in 22 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Il dipendente impugnava la sentenza e ricorreva alla Corte d’Appello, ritenendo di meritare la tutela ex art. 18, co. 1 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970). In questa sede, infatti, i giudici di merito hanno accolto le richieste del ricorrente dichiarando nullo il recesso perché di natura ritorsiva.
Il datore di lavoro impugnava la pronuncia di secondo grado di giudizio, appellandosi alla Suprema Corte.
Gli ermellini confermano la decisione dei giudici della Corte d’Appello, respingendo il ricorso del datore di lavoro. Secondo i giudici di legittimità, la Corte d’Appello ha operato in maniera corretta nell’escludere la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, addotto dal datore di lavoro per “presunta soppressione del posto di lavoro”, osservando come la riorganizzazione aziendale fosse stata solo programmata e delineata, ma non realmente attuata, come dimostrava il lasso temporale intercorso tra la comunicazione formale della soppressione della posizione in questione e il provvedimento di licenziamento (circa quattro anni).
Inoltre, la Corte d’Appello rilevava come, dopo il licenziamento, la funzione svolta dal lavoratore licenziato venisse assegnata ad altro lavoratore, e ciò a conferma dell'insussistenza della ragione organizzativa posta a base del recesso.
Invece, l'intento ritorsivo - sempre secondo la Corte territoriale - sarebbe stato dimostrato, tra l'altro, dalla cadenza temporale degli eventi rilevanti nella vicenda in esame, fra i quali la richiesta da parte del dipendente di rivendicazioni economiche connesse ad un diverso inquadramento e la manifestata volontà di usufruire di un periodo di malattia, che precedevano la determinazione di recesso.
Eventi, questi, che hanno spinto la Corte di Cassazione a rigettare il ricorso proposto dalla società datrice di lavoro, sotto diversi profili.
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