La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20319 del 9 ottobre 2015, ha riconosciuto la legittimità di un licenziamento per giusta causa intimato per fatti delittuosi commessi prima che un datore di lavoro cedesse il ramo d'azienda, a cui era addetto il lavoratore, ad altra società che aveva, tra l’altro, assegnato il prestatore di lavoro a mansioni diverse rispetto a quelle precedentemente svolte.
In merito gli Ermellini hanno ricordato che in tema di trasferimento d'azienda, deriva dall'art. 2112 c.c. che i mutamenti nella titolarità non interferiscono con i rapporti di lavoro già intercorsi con il cedente, che continuano a tutti gli effetti con il cessionario, con la conseguenza che questi subentra in tutte le posizioni attive e passive facenti capo al cedente.
Ne consegue che il cessionario può esercitare i poteri disciplinari inerenti al rapporto di lavoro per fatti precedenti la cessione dell'azienda.
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