Licenziamento lavoratrice madre senza effetti

Pubblicato il 12 gennaio 2017 an image

E’ nullo e improduttivo di effetti il licenziamento che venga comminato alla lavoratrice dall’inizio del periodo di gestazione sino al compimento di un anno di età del bambino.

In detta circostanza, il rapporto deve ritenersi giuridicamente pendente e mai interrotto e la lavoratrice ha diritto alle retribuzioni dal giorno del licenziamento medesimo fino all’effettiva riammissione in servizio.

Il datore inadempiente, infatti, deve anche pagarle tutti i danni derivanti dall’inadempimento in ragione del mancato guadagno.

Solo colpa grave giustifica licenziamento

La nullità del licenziamento, quindi, è comminata ai sensi dell’articolo 54 del Decreto legislativo n. 151/01 e la relativa declaratoria è completamente svincolata dai concetti di giusta causa e giustificato motivo, prevedendo un’autonoma fattispecie idonea a legittimare, anche in caso di puerperio, la sanzione espulsiva, in caso di colpa grave della lavoratrice.

Risarcimento Norme applicabili

Sono questi gli assunti ribaditi dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 475 dell’11 gennaio 2017, con la quale è stato accolto il ricorso di una lavoratrice, licenziata quando il figlio non aveva ancora compiuto un anno, contro la decisione di merito che aveva ritenuto erroneamente applicabile, ai fini del risarcimento, l’articolo 8 della Legge n. 604/66 invece che l’articolo 1223 del Codice civile.

Il giudice di merito, in particolare, nell'affermare l'illegittimità del licenziamento della donna, aveva ordinato al datore di riassumerla o, in mancanza, di risarcirle il danno commisurato in cinque mensilità.

Non era stato accolta, quindi, la domanda di risarcimento dei danni che la dipendente pretendeva fosse liquidata nella misura della retribuzione globale di fatto, dalla data del licenziamento a quella di effettiva riammissione in servizio

La Suprema corte, accogliendo le ragioni della ricorrente, ha evidenziato come fosse stata erronea, da parte del giudice di gravame, l’applicazione dell’articolo 8 citato, in quanto la disciplina legislativa di cui al Decreto legislativo n. 151/01 non effettua alcun richiamo alle Leggi 604/66 e 300/70.

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