Il datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore, il quale chiede, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, l’audizione orale è obbligato a convocarlo anche qualora il lavoratore abbia chiesto di poter essere accompagnato oltre che dal rappresentante sindacale anche da un legale di fiducia.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 26023 del 2009, precisando che è vero che l’art. 7 esclude la possibilità che il lavoratore sia accompagnato da un avvocato, ma tale richiesta non implica che il datore di lavoro neghi l’audizione, dovendo esso precisare che l’audizione sarebbe avvenuta alla sola presenza del rappresentante sindacale ma non del legale, ed ammettere la convocazione. Infatti, continua la Corte, l’articolo 7 impone al datore di dare audizione al lavoratore “non come dovere autonomo di convocazione del dipendente, ma come obbligo correlato alla manifestazione tempestiva della volontà del lavoratore di essere sentito di persona”.
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