Licenziamento a causa dell’età nel contratto a chiamata. Nessuna discriminazione

Pubblicato il 19 marzo 2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 21 febbraio 2018, n. 4223, in conformità all’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha sancito la compatibilità con il diritto comunitario - dunque la legittimità - della normativa italiana disciplinante il contratto a chiamata (precedentemente regolamentato dall’art. 34 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, G.U. n. 235 del 9 ottobre 2003, e oggi richiamato dall’art. 13 del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81, G.U. n. 144 del 24 giugno 2015).

Nel caso di specie un lavoratore, assunto con contratto di lavoro intermittente, poi licenziato al raggiungimento del venticinquesimo anno di età, aveva impugnato il licenziamento in giudizio, ritenuto discriminatorio.

Si precisa che la legge, per tale fattispecie contrattuale, prevede la possibilità di concludere un contratto di lavoro intermittente con un lavoratore che abbia meno di 25 anni e di licenziare lo stesso al compimento del 25 anno di età.

Sul punto, in relazione alla possibilità di licenziamento a causa del raggiungimento del limite di età contemplato dalla normativa sopra richiamata, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 19 luglio 2017 (causa C- 143/16), aveva già rilevato l’assenza di profili discriminatori rilevanti e la legittimità della previsione nazionale.

Come anticipato, dello stesso orientamento è risultata la sentenza della Corte di Cassazione qui commentata, che sottolinea e ribadisce la legittimità del contratto a chiamata (job on call) che scade a 25 anni di età.

Il principio di diritto

Nel confermare la pronuncia del giudice europeo, la Cassazione ha affermato che “quando si tratta di favorire l’ingresso dei più giovani sul mercato del lavoro, anche forme contrattuali flessibili e temporanee devono ritenersi preferibili alla disoccupazione”.

Pertanto, così come la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ritiene che “la normativa italiana sul lavoro intermittente persegua una legittima finalità di politica del lavoro e non integri invece una discriminazione dei lavoratori in base all’età”, essendo volta a favorire l’accesso dei giovani al mercato del lavoro, non sussistono, relativamente al contratto a chiamata, eventuali discriminazioni o disparità di trattamento in caso di licenziamento intervenuto in ragione dell’età.

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