Licenziamenti, il differimento non riguarda solo l'impugnativa stragiudiziale

Pubblicato il 08 luglio 2014 In materia di impugnazione dei licenziamenti, l'articolo 32, comma 1-bis, della Legge n. 183/2010, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell'entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione medesima riguarda tutti gli ambiti di cui al novellato articolo 6 della Legge n. 604/1966.

Il differimento, dunque, interessa non solo l'estensione dell'onere di impugnativa stragiudiziale ad ipotesi in precedenza non contemplate, "ma anche l'inefficacia di tale impugnativa, prevista dal secondo comma del medesimo articolo 6, per le ipotesi già precedentemente soggette al relativo onere, per l'omesso deposito, nel termine di decadenza stabilito, del ricorso giudiziale o della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato".

Spostato anche il termine di decadenza per il deposito del ricorso

Coinvolti nello spostamento, ossia, sia il termine stragiudiziale di 60 giorni che i termini di 270 giorni per il deposito del ricorso giudiziale o per la richiesta del tentativo di conciliazione e arbitrato.

E' quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 15434 del 7 luglio 2014.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy