Licenziamenti, il differimento non riguarda solo l'impugnativa stragiudiziale
Pubblicato il 08 luglio 2014
In materia di
impugnazione dei licenziamenti, l'articolo 32, comma 1-bis, della Legge n.
183/2010, nel prevedere
“in sede di prima applicazione” il
differimento al 31 dicembre 2011 dell'entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione medesima riguarda
tutti gli ambiti di cui al novellato articolo 6 della Legge n. 604/1966.
Il differimento, dunque, interessa non solo
l'estensione dell'onere di impugnativa stragiudiziale ad ipotesi in precedenza non contemplate, "
ma anche l'inefficacia di tale impugnativa, prevista dal secondo comma del medesimo articolo 6, per le ipotesi già precedentemente soggette al relativo onere, per l'omesso deposito, nel termine di decadenza stabilito, del ricorso giudiziale o della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato".
Spostato anche il termine di decadenza per il deposito del ricorso
Coinvolti nello spostamento, ossia, sia il termine stragiudiziale di 60 giorni che i termini di 270 giorni per il deposito del ricorso giudiziale o per la richiesta del tentativo di conciliazione e arbitrato.
E' quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo della
sentenza n. 15434 del 7 luglio 2014.