Licenziamenti collettivi: motivi di riduzione del personale sottratti al controllo del giudice

Pubblicato il 16 dicembre 2010 Con sentenza n. 24343 del 1° dicembre 2010, la Corte di cassazione è intervenuta in materia di legittimità dei licenziamenti collettivi per riduzione del personale sottolineando – in una vicenda che aveva visto coinvolti, nel 2003, migliaia di dipendenti della Intesa Sanpaolo – che, in tali ipotesi, per verificare il rispetto delle relative regole procedurali “la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 3, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale, che restano sottratti al controllo giurisdizionale”.

Ne consegue – continua la Corte – che “ove il progetto imprenditoriale sia diretto a ridimensionare l'organico dell'intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l'imprenditore può limitarsi all'indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali previsti dalla classificazione del personale occupato nell'azienda, senza che occorra l'indicazione degli uffici o reparti con eccedenza”; ciò tanto più se viene esclusa qualsiasi limitazione del controllo sindacale e vi sia un accordo con i sindacati all'esito della procedura che, “nell'ambito delle misure idonee a ridurre l'impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio della scelta del possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione”.
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