Libri obbligatori, consulenti vigili

Pubblicato il 03 aprile 2007

La circolare prot. 26/SE-GRE/0004024 emessa dalla direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro, fornisce le indicazioni operative in ordine alle disposizioni dell'art. 1, comma 1178 della Finanziaria 2007. In particolare stabilisce che, anche a seguito dell'anticipazione al giorno precedente delle comunicazioni d'assunzione, non saranno soggetti a sanzione i datori di lavoro che, sebbene privi dei libri paga e matricola al momento dell'ispezione, potranno comunque dimostrare la regolarità dei lavoratori presenti, tramite altra documentazione (es. lettera di assunzione). Cambiamento importante visto l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge Finanziaria 2007 per l'omissione dei libri, da 4.000 a 12.000 euro, e considerando che non è consentita la procedura di diffida.


La circolare convalida inoltre la possibilità di autentica dei libri obbligatori in materia di lavoro da parte dei consulenti del lavoro, che potranno dichiarare quali copie conformi all'originale terranno presso i propri studi, indipendentemente dalla documentazione originale posseduta dal datore di lavoro. La conformità dovrà essere manifestata attraverso data, timbro e firma autografa del professionista su ogni pagina della copia.

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