L’etichetta deve essere chiara sulla provenienza
Pubblicato il 04 maggio 2013
La Corte di cassazione, Terza sezione penale, con la
sentenza 19093 del 3 maggio 2013, ha confermato, nell’ambito di un’indagine per frode in commercio, l’ordinanza di sequestro di diverse confezioni sotto vuoto di pistacchi sulla cui etichetta era indicata la dicitura “
sfiziosità siciliane” quando in basso, in caratteri molto piccoli era precisata una generica provenienza dall’area del Mediterraneo.
Secondo la Suprema corte, l’etichetta di specie era idonea a produrre l’equivoco sull’origine dei prodotto in considerazione delle modalità correnti nella scelta e nell’acquisto del prodotto medesimo “
da parte del consumatore medio che potrebbe non essere a conoscenza di normative specifiche”.
Ed infatti – precisa la Corte -
“l’obbligo di non ingannevolezza sulla zona di origine del prodotto” assolve, altresì, all’obbligo di una corretta informazione per il consumatore.