Il Tar della regione Lombardia, Sezione di Brescia, con sentenza n. 1469 del 29 ottobre 2008, ha precisato come non possa rimanere anonimo chi fa un esposto alla pubblica amministrazione, in quanto l'interesse del denunciato alla conoscenza dei nomi dei segnalanti prevale sulla privacy di questi ultimi. E se la segnalazione riguarda i servizi sociali, non è rilevante il segreto professionale degli assistenti sociali, previsto dalla legge 119/2001, se la segnalazione non perviene da un proprio informatore confidenziale, ma da una struttura di pubblica utilità.
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