L'erede deve pagare l'imposta di successione anche per il dante causa

Pubblicato il 22 febbraio 2011 Ricade sul soggetto che presenta la denuncia di successione, al fine di far valere la continuità delle trascrizioni, l'obbligo di pagare l'imposta di successione non versata sui medesimi beni, in precedenza, dal de cuius.

Si è conclusa in questo senso la vicenda affrontata dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 3964 del 18 febbraio 2011: una parrocchia riceveva in eredità da due sorelle dei beni, che a loro volta erano stati ereditati anni prima da un'altra sorella. Ma le due sorelle non avevano mai provveduto a presentare denuncia di successione, obbligo invece assolto dal parroco per rendere valido il trasferimento. Ma a questo punto interveniva l'Agenzia delle entrate a chiedere al parroco il pagamento dell'imposta di successione applicabile al trasferimento fra le sorelle.

Giunta la causa in cassazione, è stato affermato come, ai sensi della normativa sulle successioni, sorge l'obbligo di pagamento dell'imposta di successione nel momento in cui l'erede presenta denuncia di successione relativa a beni ereditari di cui sostiene esserne divenuto titolare. Questo vale anche per il soggetto che presenta la denuncia al fine di far valere a proprio vantaggio la continuità delle trascrizioni di beni immobili caduti in successione, includendo l'adempimento non eseguito dai precedenti eredi.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Giudizio abbreviato: sospensione pena e non menzione con rinuncia a impugnare

23/12/2024

Disegno di legge annuale sulle PMI, novità sul tavolo del Consiglio dei Ministri

23/12/2024

Agevolazione prima casa: chiarimenti in caso di dichiarazione di successione tardiva

23/12/2024

Acconto Iva 2024

23/12/2024

Legge Bilancio 2025: misure per fisco e imprese

23/12/2024

NASpI: mappa delle novità in vigore e in arrivo

23/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy