Illegittimo licenziare il dipendente in malattia se svolge attività compatibili

Pubblicato il 19 aprile 2021

Con la sentenza 13 aprile 2021, n. 9647, la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore che, durante la malattia, è impegnato a svolgere un’ulteriore attività lavorativa o ricreativa che non pregiudichi la guarigione del lavoratore ovvero il rientro in servizio.

Nel merito, il lavoratore chiedeva al giudice di prime cure di accertare l’illegittimità del licenziamento disciplinare comminato in virtù del comportamento tenuto e concretizzatosi nello svolgimento di un’altra attività lavorativa durante un periodo di assenza per malattia. Entrambi i giudizi di merito accoglievano il ricorso evidenziando l’illegittimità del licenziamento, riconducendo la fattispecie a precedenti orientamenti giurisprudenziali secondo cui “lo svolgimento di attività lavorativa o extralavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro in relazione alla violazione dei criteri di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, nell’ipotesi in cui l’attività esterna sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando una fraudolenta simulazione, ovvero allorquando in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte possa essere pregiudicata o ritardata la guarigione ed il rientro in servizio.   

Gli Ermellini, valutata l’attenta analisi posta dal giudice adito, supportata dagli elaborati medico legali che escludevano la riconducibilità fraudolenta dell’evento, hanno rigettato la domanda del datore di lavoro non essendo incorso il giudice di merito in alcuna erronea valutazione del rispetto dei canoni di buona fede, correttezza e ordinaria diligenza, sicché i comportamenti assunti dal lavoratore non sono da considerarsi incompatibili rispetto alla guarigione o solo si atteggiassero in termini di mero ostacolo ad una rapida soluzione dell’evento morboso.

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