Con sentenza n. 3519 del 15 febbraio 2010 la Corte di cassazione ha osservato come il funzionario dell’Agenzia delle entrate può esercitare l’autotutela anche nel corso del giudizio, a patto che il rappresentante dell’Ufficio autorizzato a stare in giudizio abbia pieni poteri.
I giudici di legittimità hanno quindi respinto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria che lamentava l’azione di un suo funzionario il quale aveva ritirato un atto di accertamento Irpef in sede di appello, a cui aveva fatto seguito la pronuncia di cessazione della materia del contendere. Per i magistrati, ai sensi del principio di legalità, l’amministrazione tributaria nell’esercizio dei suoi poteri di autotutela può decidere, anche in contraddittorio, di ritirarsi dal giudizio, avendo la facoltà di rivalutare gli elementi a sostegno della pretesa tributaria dando esito ad una soluzione che eviti l’inutile prosecuzione del contenzioso.
E la facoltà di rinunciare alla lite può essere esercitata in sede processuale dal funzionario autorizzato a rappresentare l’amministrazione finanziaria senza alcuna limitazione di poteri.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".