Legittimo l’esercizio dell’autotutela in sede di giudizio

Pubblicato il 17 febbraio 2010

Con sentenza n. 3519 del 15 febbraio 2010 la Corte di cassazione ha osservato come il funzionario dell’Agenzia delle entrate può esercitare l’autotutela anche nel corso del giudizio, a patto che il rappresentante dell’Ufficio autorizzato a stare in giudizio abbia pieni poteri.

I giudici di legittimità hanno quindi respinto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria che lamentava l’azione di un suo funzionario il quale aveva ritirato un atto di accertamento Irpef in sede di appello, a cui aveva fatto seguito la pronuncia di cessazione della materia del contendere. Per i magistrati, ai sensi del principio di legalità, l’amministrazione tributaria nell’esercizio dei suoi poteri di autotutela può decidere, anche in contraddittorio, di ritirarsi dal giudizio, avendo la facoltà di rivalutare gli elementi a sostegno della pretesa tributaria dando esito ad una soluzione che eviti l’inutile prosecuzione del contenzioso.

E la facoltà di rinunciare alla lite può essere esercitata in sede processuale dal funzionario autorizzato a rappresentare l’amministrazione finanziaria senza alcuna limitazione di poteri.

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