Con sentenza n. 41498 depositata il 15 ottobre 2015, la Corte di cassazione ha ribadito il principio secondo cui l’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo fax in cancelleria, non è da ritenere nulla o inesistente.
Ne consegue che il giudice è comunque tenuto ad esaminare la medesima sebbene l’utilizzo di tale modalità di trasmissione esponga il richiedente al rischio della intempestività, nell’ipotesi in cui detta istanza non venga portata a conoscenza del giudice procedente.
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