La legitimatio ad processum consiste nella capacità di stare in giudizio, di esercitare validamente i diritti processuali e di compiere i relativi atti. Essa è riconosciuta a tutte le persone fisiche munite della capacità d’agire nonché ai legali rappresentanti degli incapaci e dei soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche.
Il diritto di agire in giudizio per la tutela di un interesse che si assume leso integra e determina, invece, la legitimatio ad causam: quest’ultima appartiene al soggetto, ente o persona fisica, titolare di tale situazione giuridica soggettiva, rappresentando il presupposto per la costituzione di parte civile.
Sono queste alcune delle precisazioni contenute nella sentenza di Cassazione n. 44899 del 5 novembre 2019.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".