Legittimazione a titolo oneroso del comune fuori da imposte

Pubblicato il 01 settembre 2014 Con la risoluzione n. 80 del 29 agosto 2014, l'agenzia delle Entrate interviene a dirimere i dubbi insorti sui confini dell'articolo 5, comma 1-bis del Dl 66/2014, entrato in vigore il 24 giugno 2014 per effetto della conversione del decreto (legge 23giugno 2014, n. 89).

La questione riguarda la norma dell’articolo 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, per cui le “Sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuità tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, sono esenti da tasse di bollo e registro e da altre imposte”.

In risposta ad un interpello sul trattamento fiscale si chiarisce, a supporto di quanto detto nella risoluzione n. 64/2014, l’esenzione da bollo, registro e altre imposte vale anche per gli atti costitutivi di diritti reali o traslativi della proprietà di beni immobili stipulati a titolo oneroso.

Dunque, ex dl 66/2014, non rileva sul caso in oggetto la previsione dell’articolo 10, comma 4, del Dlgs 23/2011, che, in relazione ai trasferimenti immobiliari soggetti all’imposta di registro, ha previsto dal 1° gennaio 2014 la soppressione generalizzata di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste da leggi speciali.  
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