E’ legittima la delibera del Csm con la quale non viene confermato un giudice onorario nella sue funzioni a seguito dei pareri negativi manifestati dal Consiglio giudiziario nonché dal presidente del Tribunale del tutto sussistenti. Ad affermarlo è il Consiglio di Stato con sentenza n. 6963 del 9 novembre 2009 che ha respinto l’appello presentato dal giudice interessato a cui erano stati mossi i rilievi di fissare ormai in via consuetudinaria l’udienza in una sede distaccata per un numero esiguo di fascicoli e di essere in ritardo nel deposito di alcune sentenze.
Il Cds ha accertato come gli organi di valutazione dell’operato del giudice hanno considerato che i gravi ritardi discussi nella causa in questione attengono comunque ad un quadro di produttività complessiva già modesta. Nel rigettare l’appello il consesso afferma che “la deliberazione impugnata, con la quale il Consiglio Superiore ha ritenuto di non confermare l’appellante nelle funzioni di Giudice onorario aggregato presso il Tribunale di Savona, costituisce infatti espressione di valutazioni discrezionali che la legge affida all’Organo di autogoverno della Magistratura e che risultano sindacabili in questa sede giurisdizionale di legittimità solo ove affette da profili di incongruità e irrazionalità”.
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