Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri (n. 113 del 16 maggio 2019) è stata pubblicata la Legge n. 39 del 3 maggio 2019, in materia di frodi sportive.
Il provvedimento è volto a ratificare e dare piena esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.
Con esso, è altresì indicata, come autorità per la regolamentazione delle scommesse sportive, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Le nuove disposizioni introducono alcune novità, di rilievo penale, per quanto riguarda i reati di frode nelle competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa.
Si prevede, a modifica della Legge n. 401/1989, che nei casi di condanna o di patteggiamento, per i suddetti delitti:
L’ulteriore novità si sostanzia nell’introduzione di un nuovo articolo, 25-quaterdecies, nel Decreto legislativo n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.
Con questo, viene disposto che, in relazione alla commissione di reati di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, si applichino, all'ente persona giuridica eventualmente coinvolto, le seguenti sanzioni pecuniarie:
Contestualmente, è anche sancita l’applicazione delle sanzioni interdittive, per una durata non inferiore a un anno.
La nuova legge, per espressa previsione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta, ovvero dal 17 maggio 2019.
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