Legge Pinto. Notifica del ricorso senza termini perentori
Pubblicato il 03 maggio 2014
Con la
sentenza n. 9558 depositata il 2 maggio 2014, la Corte di cassazione ha ribadito che la legge n. 89/2001 sul processo per l'equo indennizzo da durata irragionevole del processo, non contiene alcuna previsione che sanzioni con il divieto di accesso alla giurisdizione la omessa notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della udienza.
L'articolo 3 della citata legge contempla solo un
termine dilatorio di comparizione di quindici giorni per consentire la difesa all'Amministrazione.
Ipotesi di decadenza solo oltre i sei mesi dal passaggio in giudicato
Inoltre – continua la Suprema corte - l'articolo 4 prevede la decadenza dalla domanda soltanto nella ipotesi di deposito del ricorso oltre il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concluso il procedimento la cui irragionevole durata si denuncia.