Una conseguenza diretta dell'entrata in vigore della legge Europea 2014 (L. n. 115 del 29 luglio 2015, operativa dal giorno 18/08/2015) per il nostro Paese è che ora anche in Italia le prestazioni di servizi connesse alle importazioni di beni di modico valore e alle importazioni di carattere non commerciale sono non imponibili sebbene l’importazione non sia stata assoggettata a Iva in dogana.
La novità è divenuta operativa grazie all'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 12 della Legge 115/2015, che ha aggiunto il numero 4-bis all’articolo 9 del Dpr 633/1972, chiudendo così, di fatto, una procedura di infrazione pendente sull’Italia: la n. 2012/2088.
La precedente formulazione dell'articolo 9, infatti, riconosceva la non imponibilità circoscritta ai soli servizi che, in quanto ricompresi nel valore delle merci dichiarato all’importazione, avevano scontato l’Iva in dogana; ma dato che tali tipologie di importazioni sono in franchigia da Iva, i servizi internazionali, come per esempio il trasporto, venivano sistematicamente tassati.
La pratica – secondo la Commissione UE- era in contrasto con la normativa Iva e per tale ragione si è provveduto alla modifica della normativa italiana, prevedendo il riconoscimento della non imponibilità ai servizi accessori alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile a prescindere dal loro assoggettamento a Iva in dogana, subordinando la non applicazione dell’imposta alla sola condizione che i corrispettivi di tali servizi accessori siano inclusi nella base imponibile, ad esempio nel valore dei beni dichiarato all’atto dell’importazione.
Ne deriva che i servizi sono non imponibili per il solo fatto di essere compresi nel valore delle merci dichiarato in dogana.
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