Via libera definitivo, dal Senato, al disegno di legge contenente disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018.
Il provvedimento è stato approvato dall'Assemblea di Palazzo Madama nella seduta del 16 aprile 2019, nel medesimo testo già varato dalla Camera, lo scorso marzo.
Il fine della Legge europea, si rammenta, è l'adeguamento periodico dell'ordinamento interno a quello comunitario, attraverso l'introduzione di misure che, a modifica ed abrogazione di norme statali, sono destinate a risolvere contenziosi aperti con l'Unione europea.
Le disposizioni contenute nell’odierno disegno di legge, in particolare, intervengono a dirimere sei procedure di infrazione, quattro casi EU-Pilot e due casi di aiuti di Stato contestati al nostro Paese nonché ad attuare due direttive ed adeguare le norme interne a cinque regolamenti Ue. Con il Ddl, infine, viene anche data esecuzione ad un accordo internazionale in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri.
Tra le principali novità, la Legge europea introduce misure volte a semplificare e snellire il riconoscimento delle qualifiche professionali in ambito europeo.
Vengono, in proposito, introdotte alcune modifiche al Decreto legislativo n. 206/2007, come una nuova definizione del concetto di “legalmente stabilito”.
Nella legge si precisa, così, che un cittadino dell’Unione europea è legalmente stabilito in uno Stato membro quando soddisfa tutti i requisiti per l’esercizio di una professione in detto Stato membro e non è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all’esercizio di tale professione. La possibilità di essere legalmente stabilito riguarda sia il lavoratore autonomo che il lavoratore dipendente.
Tra le altre misure, si segnala la semplificazione delle procedure per il rilascio della tessera professionale europea, con riferimento alla quale si avrà più tempo per il riconoscimento dei requisiti in capo al lavoratore (il conteggio per la relativa verifica, da controllare entro un mese, partirà dalla settimana successiva alla richiesta della tessera).
Previste, a seguire, anche novità per quanto riguarda gli agenti d'affari in mediazione, per i quali, a modifica dell’articolo 5, comma 3, della Legge n. 39/1989, viene disposto che l’esercizio della relativa attività è incompatibile con l’esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione.
L’incompatibilità è poi sancita anche rispetto ad attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l’esercizio di professioni intellettuali riguardanti il medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi.
Le novità riguardano, così, anche gli agenti immobiliari e si sostanziano in una stretta per quelle professioni “afferenti allo stesso settore merceologico”.
Da ultimo, si segnalano novità anche per quel che concerne le disposizioni relative ai termini di prescrizione delle obbligazioni doganali.
Viene sancito, nel dettaglio, che i termini per la notifica dell’obbligazione doganale avente ad oggetto diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell’Unione europea.
Inoltre, nei casi in cui l’obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmente rilevante, il termine per la notifica dell’obbligazione doganale diventa di sette anni (invece dell’ordinario termine triennale).
Dette nuove disposizioni, per espressa previsione, sono applicabili alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016.
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