I beni sottoposti a confisca nell'ambito dei procedimenti per reati tributari, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere assegnati agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta.
E' quanto prevede la nuova Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) in tema di assegnazione agli organi dell'amministrazione finanziaria dei beni confiscati per uno dei delitti di cui al Decreto legislativo n. 74/2000.
Il comma 868 dell'art. 1 della Legge, a tal fine, interviene ad integrazione dell'articolo 18-bis del Decreto legislativo citato, che conferisce all’Autorità giudiziaria la facoltà di affidare in custodia giudiziale agli organi dell’Amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta, per le loro esigenze operative, i beni, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, sequestrati nell’ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti tributari.
La norma in esame, in altri termini, consente agli organi competenti di acquisire i beni loro affidati durante il periodo di sequestro, allineando questa disciplina a quella del Testo unico in materia di stupefacenti (TU stupefacenti) e alla normativa in materia di contrabbando doganale, discipline che prevedono l'assegnazione definitiva dei beni oggetto di confisca.
Da segnalare anche un'altra misura della manovra, contenuta al comma 816 dell'art. 1, e che dispone la non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi del Ministero della giustizia.
Viene dunque estesa a questi fondi la non assoggettabilità ad esecuzione forzata già prevista per spese con finalità giudiziaria o penitenziaria, aperture di credito per funzionari e uffici giudiziari, nonché per somme destinate a riparazioni per ritardi processuali, emolumenti e pensioni del personale amministrato.
Per le altre novità Giustizia introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 si rinvia ai post: Legge Pinto: novità da Legge di Bilancio 2025, al via il Progetto PintoPaga e Legge di Bilancio 2025: modificata la norma su contributo unificato.
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